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Evoluzione delle normative sulle diciture “sbiancante” nei mercati asiatici e strategie future【Edizione 2025】

Introduzione

Espressioni come “sbiancante” o “whitening” godono di grande popolarità nei mercati asiatici, ma richiedono particolare attenzione a causa dei contesti culturali e sociali nonché dell’inasprimento delle normative. In questo articolo analizziamo l’evoluzione e lo stato attuale delle regolamentazioni sull’uso di tali termini in Paesi asiatici come Corea del Sud, Cina, Giappone e India, e forniamo indicazioni pratiche per affrontare le sfide future.

*Questo articolo è fornito solo a scopo informativo. Per l’etichettatura dei prodotti o le comunicazioni pubblicitarie, si raccomanda di consultare sempre le linee guida e le normative aggiornate delle autorità competenti del Paese di riferimento.

Panoramica e caratteristiche delle normative nei vari Paesi

Corea del Sud: Norme più severe e progressivo abbandono del termine “whitening”

In Corea del Sud, dal 2000 in poi, il termine “sbiancante (미백)” è stato largamente utilizzato nella pubblicità e sull’etichettatura dei prodotti. Tuttavia, negli ultimi anni la regolamentazione è diventata più rigorosa.

  • Nel 2021, il Ministero per la Sicurezza Alimentare e Farmaceutica (MFDS) ha annunciato un approccio più restrittivo nella definizione e nell’uso del termine “sbiancante”. Espressioni come “whitening” o “pelle luminosa”, prima usate con più libertà, ora possono essere applicate solo a cosmetici funzionali contenenti ingredienti approvati dal MFDS, supportati da prove scientifiche.
  • I cosmetici funzionali per lo sbiancamento devono contenere ingredienti riconosciuti efficaci (es. arbutina, niacinamide) e devono essere sottoposti a revisione o notifica individuale.

Fonte: Sito ufficiale MFDS: Elenco documenti sui cosmetici funzionali

Cina: Chiarezza normativa e limitazioni espressive

In Cina, il Regolamento sulla supervisione dei cosmetici (CSAR) è entrato in vigore nel 2021, inasprendo le restrizioni su dichiarazioni e pubblicità che suggeriscono effetti di tipo farmacologico.

  • Il termine “sbiancante” non è vietato in sé, ma sono proibite espressioni che alludano a effetti medici.
  • L’Amministrazione Nazionale dei Prodotti Medicinali (NMPA) ha introdotto linee guida più rigorose per le comunicazioni pubblicitarie.
  • È necessario attenersi a descrizioni come “cura del tono della pelle” o “riduzione dell’opacità”, supportate da dati scientifici, evitando indicazioni terapeutiche.

Fonte: Sito ufficiale NMPA

Giappone: Limiti della legge sui farmaci e uso di diciture per “quasi-farmaci”

In Giappone, l’uso del termine “sbiancante” è consentito solo per i quasi-farmaci, e non per i cosmetici comuni.

  • Anche nei quasi-farmaci, è obbligatorio utilizzare diciture standardizzate come “inibisce la produzione di melanina e previene macchie e lentiggini”, stabilite dal Ministero della Salute, Lavoro e Welfare.
  • È inoltre necessario che il prodotto contenga ingredienti attivi approvati (es. derivati della vitamina C, acido tranexamico) in quantità specificate.

Fonte: Ministero della Salute: Cosmetici e quasi-farmaci

India: Critiche sociali e abbandono del termine “Fairness”

In India, l’uso del termine “fairness” è stato oggetto di forti critiche per aver associato il colore della pelle a valori sociali.

  • Nel 2020, Unilever ha cambiato il nome del suo famoso prodotto da “Fair & Lovely” a “Glow & Lovely”.
  • Il Consiglio per gli Standard Pubblicitari (ASCI) ha emanato linee guida che vietano espressioni discriminatorie legate al colore della pelle:
    • Vietato suggerire che il colore della pelle influenzi successo, matrimonio, carriera o attrattiva.
    • Limitato l’uso di immagini “prima/dopo” per enfatizzare la schiaritura della pelle.
    • Proibite espressioni come “la tua vita cambierà se diventi più chiaro”.

Fonte: Sito ufficiale ASCI

Raccomandazioni pratiche e considerazioni operative

Nonostante le differenze normative tra i Paesi, è necessario tenere a mente i seguenti principi comuni:

  • Evitare espressioni che suggeriscano effetti medici o terapeutici.
  • Assicurarsi che le affermazioni siano supportate da ingredienti autorizzati e dati scientifici.
  • Non associare il colore della pelle a valori superiori o inferiori; prestare attenzione alla sensibilità culturale ed etica.

I brand che operano a livello internazionale devono adattare le proprie comunicazioni pubblicitarie alle normative e ai valori culturali di ciascun mercato locale.

Conclusione

Il termine “sbiancante” non è solo una questione estetica, ma rappresenta un concetto complesso legato al contesto sociale e culturale. Rispettare le normative e comunicare con sincerità e rispetto verso i consumatori è essenziale per costruire una fiducia duratura nel marchio.

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